Progettazione

Pratiche Edilizie
Amministrative


Direzione Lavori
Assistenza Tecnica


Sicurezza


Risparmio
Energetico


Servizi Catastali


Consulenze
Stime e Perizie


Check-Up Casa

Il D.Lgs. 81/2008, detto Testo Unico della Sicurezza, è la normativa che si occupa della sicurezza sul posto del lavoro. In particolare descrive anche gli adempimenti per quanto riguarda i lavori edili e i cantieri mobili. La norma identifica anche i ruoli dei soggetti coinvolti nella sicurezza tra i quali il Committente, il Responsabile dei Lavori, il Coordinatore della Sicurezza in fase Progettuale e Esecutiva, l’Impresa Affidataria ed Esecutrice, ecc.
In ambito di sicurezza del lavoro offriamo la consulenza ai clienti privati/pubblici ed alle Imprese per:
 
  • Coordinamento della sicurezza dei cantieri
L’incarico di Coordinatore della sicurezza è regolamento dal D.Lgs. 81/2008 - art. 90-91-92 , serve per tutelare il Committente, per garantire il coordinamento delle attività di cantiere nel rispetto dei principi di sicurezza sul posto di lavoro  ed è necessario nei seguenti casi:
- tabella riassuntiva D.Lgs. 81/08 (tabella PSC.pdf)
- linea guida sicurezza cantieri (linee guida sicurezza.pdf)
 
L’attività si divide in due fasi sostanziali: la fase progettuale e la fase esecutiva che possono essere svolte dal medesimo professionista abilitato.
 
    • Coordinamento della sicurezza sul lavoro in fase di progettazione
 
      Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ha i seguenti compiti:
      • redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) relazionandosi con il Progettista  o con l’equipe di progettazione;
 
      • predisposizione del Fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, ad opera ultimata, in occasione di successivi interventi di manutenzione o ristrutturazione.
    • Coordinamento della sicurezza sul lavoro in fase di esecuzione dei lavori
 
     Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ha i seguenti compiti:
      • verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, dell’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
 
      • verifica dell’idoneità del Piano Operativo di Sicurezza - POS (predisposto dalle imprese), assicurandone la coerenza con piano di sicurezza e coordinamento,;
 
      • organizza, tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività;
 
      • segnala, al committente o al responsabile dei lavori o, in caso di LL.PP., al responsabile del procedimento (previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati), delle gravi inosservanze delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese e/o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;
 
      • sospende in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le varie lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle Imprese interessate;
 
      • redige il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), relativamente ai lavori ancora da eseguire all’atto della nomina, e predispone il Fascicolo della sicurezza dell’opera. Questo solo nei casi di cantieri inizialmente non soggetti all'obbligo di nomina dei coordinatori per la sicurezza e che ricadono eventualmente  in tale obbligo a causa di varianti in corso d'opera.
 
  • Valutazione della sicurezza nei cantieri
nei casi in cui non sia obbligatoria la nomina del Coordinatore della Sicurezza ( vedi tabella riassuntiva D.Lgs. 81/08 (tabella PSC.pdf)),  per tutelare comunque il Cliente, offriamo il servizio di valutazione degli adempimenti minimi di sicurezza, proponendo sopralluoghi di verifica in cantiere.
Verranno analizzate:
  • l’organizzazione del cantiere;                                       
  • rischio di caduta dall’alto ed idoneità opere provvisionali;
  • gestione emergenze;                                                      
  • documento di valutazione dei rischi;
  • demolizioni;                                                       
  • attrezzature di lavoro e D.P.I.;
  • documentazione di cantiere;                                         
  • formazione lavoratori e sorveglianza sanitaria.
 
  • Redazione Piani Operativi di Sicurezza
Il Piano Operativo di Sicurezza è il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’artt.17-89-96, è redatto dalle imprese e deve essere conforme all’ALLEGATO XV.3 (allegatoXV3.pdf)
  • Consulenza sicurezza sul posto di lavoro
Si propone assistenza per Aziende, Artigiani e Privati in ambito di sicurezza sul posto di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08- artt. da17 a 21 e valutazione dei rischi a sensi dell’ art. 28 del medesimo Decreto.
 

Alcune definizioni utili:

 

      • Definizione di Cantiere:

È definito come qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile. Più in generale sono lavori di costruzione, ampliamento e manutenzione di un’opera edile. Per esempio sono lavori rientranti nella definizione di cantiere: tinteggiatura interna o esterna, rifacimento di intonaci, rifacimento di un bagno, manutenzione del tetto, sostituzione infissi, rifacimento impianti.

 

      • La figura del Committente:

É il soggetto per conto del quale viene realizzata l’intera opera (es. il proprietario, l’amministratore di condomi-nio, il locatario), che decide di affidare i lavori ad una o più impresa o ad uno o più lavoratori autonomi e che pagherà la realizzazione delle opere. Al Committente sono attribuite responsabilità di carattere penale ed amministrativo.  Il Committente può delegare tutti od alcuni dei propri compiti, sgravandosi dalle responsabilità connesse, designando la figura del Responsabile dei Lavori. Ulteriori approfondimenti (guidaresponsabilitacommittente.pdf)

 

      • La figura del Responsabile dei Lavori (RL):

Nel caso in cui il Committente non riesca o non voglia gestire i lavori e assumersi le responsabilità, può nominare il Responsabile dei Lavori che lo sostituisce nei propri compiti sottraendolo alle sanzioni ed alle responsabilità stesse. Il Responsabile dei Lavori, se nominato, deve avere il potere decisionale organizzativo affidatogli dal Committente. Ulteriori approfondimenti (guidaresponsabilitacommittente.pdf)

NB: il Responsabile dei Lavori ha un ruolo differente dal Direttore dei Lavori

 

      • La figura del Coordinatore della Sicurezza in fase Progettuale (CSP):

È il soggetto incaricato dal Committente che, tutelando il Committente stesso, assieme all’equipe di progettazione dell’opera si occupa di progettare il coordinamento delle attività di cantiere nel rispetto dei principi di sicurezza sul posto di lavoro.

      • La figura del Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva (CSE):

È il soggetto incaricato dal Committente che, tutelando il Committente stesso, si occupa del controllo e del coordinamento delle attività di cantiere nel rispetto dei principi di sicurezza sul posto di lavoro.

      • DURC - Documento Unico Di Regolarita' Contributiva

Il DURC è il Documento che certifica che un'impresa ha adempiuto agli obblighi previdenziali e contributivi. Viene richiesto dalle imprese e dai lavoratori autonomi per effettuare gare d’appalto e per l’esecuzione di lavori.

Deve essere presentato in originale ed in corso di validità in Comune contestualmente alla comunicazione di inizio lavori.

La validità del DURC è pari ad 1 mese per i lavori pubblici  e a 3 mesi per i lavori privati.

L’assenza del DURC rende nullo il titolo abilitativo ed è indispensabile per l’idoneità tecnico professionale.